Ecco le novità 2016-2019 del Bonus Ricerca&Sviluppo: Nuove agevolazioni fiscali per le aziende che investono in ricerca

Il bonus ricerca e sviluppo 2016 consiste nella possibilità per le imprese che investono negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 nel settore della ricerca e dello sviluppo, al fine di aumentare l'innovazione e la loro competitività, un credito d’imposta ricerca e sviluppo. Un nuovo credito d’imposta a sostegno degli investimenti per la ricerca e la collaborazione tra università e imprese, pari al 50% o al 25% delle spese di ricerca e sviluppo incrementali sostenute rispetto al triennio precedente.

Per questo oggi intervistiamo Alfonso Russi, responsabile scientifico della Tecnovia di Bolzano, una società iscritta all’Albo dei laboratori di ricerca altamente qualificati del MIUR, per ottenere alcune informazioni sul Bonus Ricerca&Sviluppo riconosciuto alle imprese che dal 2016 al 2019 investiranno in innovazione.

Quali sono i riferimenti normativi relativi al Bonus Ricerca&Sviluppo?
Il Bonus è stato introdotto con il Decreto “Destinazione Italia” (art.3 del D.L. 145/2013), ma non è mai entrato in vigore. Successivamente è stato modificato dalla Legge di Stabilità 2015, ma si è dovuto attendere fino alla fine di luglio, data di pubblicazione del Decreto Ministeriale 27/05/2015, per la sua attuazione.

Quali aziende posso accedere al Bonus R&S?
Rispetto al passato, possono accedere tutte le imprese (sia PMI che GI), a prescindere dalla forma giuridica (per es. anche le cooperative e le ditte familiari possono accedere alle agevolazioni previste) e dal settore economico in cui operano (per es. possono accedere anche aziende operanti nel settore agricolo o commerciale o dei trasporti, aziende che spesso in passato sono state penalizzate da misure analoghe).
Le aziende, per ottenere le agevolazioni previste per legge, dovranno effettuare investimenti in attività di Ricerca&Sviluppo non inferiori a 30.000 € per ogni anno (dal 2016 al 2019). Il limite massimo annuale è invece stato posto pari a 5.000.000 €.

In cosa consiste il Bonus R&S?
Il Bonus consiste in un credito d’imposta nella misura del: - 50% della spesa incrementale (ossia la spesa eccedente la media annuale dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso), per i costi relativi all’assunzione di personale altamente qualificato e alle spese relative alle commesse di R&S extra muros (lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 4 del decreto attuativo) - 25% della spesa incrementale, per i costi relativi alle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio,competenze tecniche e privative industriali (lettere b) e d) del comma 1 dell'art. 4 del decreto attuativo).

Cosa si intende per commessa di ricerca extra muros?
Sono le commesse di ricerca commissionate, così come previsto per legge, ad Università, Enti di ricerca ed Organismi equiparati, e ad atre imprese (comprese le start-up innovative). Se per esempio un’azienda commissiona l’attività di R&S ad un laboratorio di ricerca come quello da me diretto, può beneficiare dell’agevolazione del 50% in credito d’imposta della spesa sostenuta. Tale credito d’imposta è utilizzabile in compensazione con F24 a partire dal mese dell’anno successivo alla spesa.

Quali sono le attività di R&S agevolabili?
Le attività di R&S, ma di innovazione più in generale, sono elencate all’art.2 del decreto attuativo e meritano di essere riportate testualmente in quanto, a differenza del passato, sono davvero tante quelle che rientrano tra le attività agevolabili. In particolare segnalo quelle riportate nella lettera c) che includono molte attività che di norma vengono svolte dalle aziende senza che queste le reputino “innovazione”.
Basti pensare a quanto riportato in merito ai programmi, ai servizi, alle modifiche di processo, agli studi di fattibilità e tanto altro ancora, per ottenere un quadro del tutto nuovo di ciò che si intende oggi per R&S. L’art.2 cita: a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi,necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
Dimenticavo di osservare come anche questo nuovo aspetto relativo ai prototipi utilizzabili per scopi commerciali è di estremo interesse, soprattutto per quelle aziende che innovano ma che non possono affrontare costi elevati per la produzione di macchinari particolarmente costosi.

Il Bonus concorre alla formazione del reddito?
No, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, inoltre non costituisce base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (ex artt. 61 e 109 del TUIR).

Per ottenere il Bonus è necessario presentare domanda?
Ci sarà un click-day come per altre misure?
No, si tratta di una procedura automatica, senza necessità di presentare domande. Non ci saranno quindi graduatorie o click-day o altri obblighi di legge, se non quello di conservare tutta la documentazione utile a dimostrare la loro ammissibilità. Nel caso di commessa extra muros, sarà il responsabile scientifico del laboratorio di ricerca a valutare l’ammissibilità o meno delle tipologie di spesa, mentre la documentazione contabile dovrà essere certificata o dal soggetto incaricato alla revisione contabile o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori. Sarà l'Agenzia delle Entrate che, per quanto stabilito dal decreto attuativo, effettuerà i controlli.

In conclusione, quale invito rivolgerebbe agli imprenditori che ci leggono?
Il mio invito agli imprenditori, sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, è quello di valutare attentamente le opportunità offerte dal decreto attuativo. È possibile tirare fuori dal cassetto quel progetto che non è stato possibile realizzare per il costo, oggi quel costo è dimezzato. È possibile modificare alcuni processi aziendali per migliorare la produzione e/o la qualità. È possibile intraprendere nuovi percorsi per servizi avanzati o migliorati. È possibile andare avanti, per combattere la crisi con investimenti in innovazione che fino a ieri non erano stati neanche contemplati tra quelli possibili. È un’opportunità da cogliere.

 Ing. Raneri Simone